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Regesto

Art. 166 cpv. 2 LEF; art. 239 cpv. 1 su rinvio dell'art. 219 CPC; perenzione del diritto di chiedere il fallimento; sospensione del termine di perenzione.
Richiamo dei principi generali relativi al computo del termine di perenzione del diritto di chiedere il fallimento (consid. 5). Il termine dell'art. 166 cpv. 2 LEF rimane in particolare sospeso per tutta la durata della procedura di rigetto (provvisorio o definitivo) dell'opposizione, vale a dire tra la presentazione dell'istanza e la notifica della decisione di rigetto; tale sospensione non si protrae fino alla scadenza del termine di dieci giorni per introdurre reclamo contro detta decisione (riservato il caso in cui al reclamo sia conferito effetto sospensivo) né fino alla scadenza del termine di venti giorni per promuovere azione di disconoscimento del debito (consid. 6.3). Chiarimento della questione volta a sapere se per "notifica della decisione di rigetto dell'opposizione" si intenda la notifica del solo dispositivo o quella della decisione motivata (consid. 6.4).

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referenza

Articolo: Art. 166 cpv. 2 LEF, art. 219 CPC