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Regesto

Art. 59 LAsi; art. 24 n. 1 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati; art. 1 cpv. 5 della legge bernese del 5 marzo 1961 sugli assegni per i figli ai lavoratori dipendenti; assegni familiari cantonali.
In virtù dell'art. 59 LAsi in relazione con l'art. 24 n. 1 della Convenzione sui rifugiati, un rifugiato ammesso provvisoriamente acquisisce, con il riconoscimento di rifugiato, il diritto agli assegni familiari al pari di una persona con cittadinanza svizzera; il momento determinante è il riconoscimento di rifugiato (ammesso provvisoriamente) da parte delle autorità (consid. 3 e 4).

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referenza

Articolo: Art. 59 LAsi