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Regesto

Art. 287 cpv. 1 n. 1 LEF. Revocazione di una costituzione di pegno
Computo del termine di sei mesi a cui si riferisce l'azione revocatoria, ove il fallimento sia stato preceduto da una moratoria concordataria alla quale il futuro fallito abbia rinunciato spontaneamente prima del suo decorso: tale termine va prolungato con il periodo di tempo compreso tra la data in cui è stata autorizzata la moratoria e quella in cui è pubblicata la decisione di stralcio emanata dall'autorità concordataria in seguito alla rinuncia del debitore.

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Articolo: Art. 287 cpv. 1 n. 1 LEF