Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 52 cpv. 3 LAVS; art. 135 segg. CO; prescrizione del diritto al risarcimento del danno, interruzione.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti di un organo del datore di lavoro può essere interrotta unicamente da atti giuridici che si riferiscono direttamente al credito di risarcimento del danno. Gli atti giuridici che concernono il credito per contributi nei confronti del datore di lavoro non hanno effetto interruttivo del termine (consid. 4).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 52 cpv. 3 LAVS