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Regeste

Concordato con abbandono dell'attivo.
1. L'art. 252 LEF relativo alla convocazione d'una seconda adunanza dei creditori non è applicabile per analogia in materia di concordato con abbandono dell'attivo (consid. 2).
2. Le decisioni dei liquidatori relative alla procedura di realizzazione dell'attivo devono essere impugnate avanti la delegazione dei creditori prima di essere deferite all'autorità di vigilanza (art. 316 e LEF) (consid. 3).