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Regesto

Art. 148 cpv. 2 CC. Azione di divorzio dopo la fine della separazione.
Non si puó rimproverare al coniuge innocente, convenuto nell'azione di divorzio, di rifiutare la riconciliazione se l'attore stesso non la sollecita o non la domanda seriamente. Non formula una seria proposta di riconciliazione il coniuge solo colpevole che è si pronto alla riconciliazione, ma non peró disposto a por fine al suo comportamento contrario ai doveri matrimoniali (conferma della giurisprudenza).

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referenza

Articolo: Art. 148 cpv. 2 CC