Regesto
Art. 65d cpv. 3 lett. b LPP; riduzione delle rendite di vecchiaia in corso.
Le riduzioni delle rendite di vecchiaia in corso sono ammesse solo in caso di copertura insufficiente dell'istituto di previdenza. Una disposizione (transitoria) regolamentare, secondo cui il modello della rendita di vecchiaia flessibile (rendita base fissa e quota di bonus variabile in relazione alla situazione finanziaria dell'istituto di previdenza) sarebbe applicabile anche alle rendite di vecchiaia in corso, è pertanto contraria alla legge (consid. 3.3).