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Regesto

Art. 16 e art. 17 cpv. 1 LPGA; esigibilità dell'integrazione autonoma in caso di assegnazione retroattiva di una rendita limitata e/o graduata nel tempo.
In caso di riduzione o soppressione della rendita d'invalidità di un assicurato con più di 55 anni occorre in linea di principio eseguire provvedimenti d'integrazione, anche nel caso in cui si decida sulla limitazione e/o sulla graduazione contemporaneamente alla concessione della rendita (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 16 e art. 17 cpv. 1 LPGA