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Regesto

Tassa cantonale di bollo sui contratti. Divieto di doppia imposizione.
1. La tassa ticinese sul bollo costituisce un'imposta a cui si applica il divieto di doppia imposizione nel senso dell'art. 46 cp. 2 CF (consid. a).
2. Può il Cantone, nel cui territorio è avvenuta la documentazione del contratto, rendere responsabile del pagamento del bollo il successivo cessionario di una delle parti contraenti anche nel caso che la cessione sia stata stipulata in altro Cantone? (questione riservata, consid. b).
3. Un contratto di compravendita, nel quale sia contemporaneamente documentata la cessione ad un terzo del credito del venditore, soggiace alla sovranità fiscale del Cantone in cui il contratto è stato documentato pure nel caso che il cessionario, domiciliato in altro Cantone, si sia riservata l'approvazione dell'atto (consid. c).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 46 cp