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Regesto

Art. 336c cpv. 1 lett. b e art. 336 cpv. 1 lett. a CO; disdetta ordinaria a causa di una malattia persistente.
Dopo lo scadere del termine di protezione dell'art. 336c cpv. 1 lett. b CO, il datore di lavoro è libero di disdire il contratto di lavoro a causa di una malattia persistente del lavoratore (consid. 3.1.1 e 3.1.2). La disdetta ordinaria può essere considerata abusiva nel senso dell'art. 336 cpv. 1 lett. a CO solo in situazioni molto gravi (consid. 3.1.3). Assenza di una situazione molto grave nella fattispecie (consid. 3.2).

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referenza

Articolo: Art. 336c cpv. 1 lett. b e art. 336 cpv. 1 lett. a CO, art. 336 cpv. 1 lett. a CO