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Regesto

Notificazione. Qualora si rechi all'estero, la parte in un processo pendente davanti al Tribunale federale è tenuta di massima ad eleggere un domicilio in Svizzera, ove possono esserle fatte le notificazioni. Art. 29 cp. 4 OG (consid. 2).
Procedura d'interdizione. Se la prima istanza cantonale pronuncia l'interdizione, per motivi validi, in virtù dell'art. 370 CC, l'istanza superiore deve confermarla senza impartire all'appellante un periodo di prova. È riservata la revoca ulteriore della tutela conformemente all'art. 437 CC (consid. 3).

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Articolo: Art. 29 cp, art. 370 CC, art. 437 CC