Regesto a
Art. 2 CL; campo di applicazione territoriale e personale.
L'applicazione dell'art. 2 CL presuppone il domicilio della parte convenuta in uno Stato contraente e un ulteriore elemento internazionale; questo è dato quando la parte attrice è domiciliata all'estero, anche se lo Stato in cui risiede non ha aderito alla Convenzione di Lugano (consid. 3.3).
Regesto b
Art. 1 cpv. 2 n. 1 CL; campo di applicazione materiale.
Le pretese avanzate da un erede contro terzi rientrano nel campo di applicazione materiale della CL quando il diritto che viene fatto valere si trovava già nel patrimonio del de cuius e, di conseguenza, solo la legittimazione attiva viene determinata secondo lo statuto successorio (consid. 3.4).