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Regesto

Art. 35 cpv. 1 e 3 LAVS; art. 68 cpv. 3 OAVS; art. 29 cpv. 2 Cost.: Notificazione di decisioni di rendita.
Qualora siano dati i requisiti per l'assegnazione delle rendite individuali per coniugi di importo massimo, l'amministrazione deve notificare le due decisioni di rendita ad entrambi i coniugi.

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referenza

Articolo: Art. 35 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 68 cpv. 3 OAVS, art. 29 cpv. 2 Cost.