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Regesto

Art. 150 cpv. 3 CO; conto congiunto; solidarietà attiva.
Rifiuto della banca di eseguire due ordini di trasferimento fra di loro incompatibili inoltrati il medesimo giorno, il primo dal padre, il successivo dal figlio, entrambi titolari di un conto congiunto. Azione contro la banca incoata da uno dei titolari, seguita da un'esecuzione introdotta dall'altro titolare, che interviene poi a titolo principale nel processo postulando il compimento delle proprie istruzioni (consid. 4).
Tipo di pluralità di creditori costituita dai titolari di un conto congiunto ed effetto della solidarietà attiva (consid. 5). L'art. 150 cpv. 3 CO si applica a ogni credito solidale, indipendente dalla sua causa (consid. 6.1). Il debitore può scegliere liberamente il creditore fino al momento in cui è escusso o convenuto in giudizio da uno dei creditori solidali (consid. 6.2). Ottiene prioritariamente la prestazione il creditore solidale che agisce per primo contro il debitore con un'esecuzione o con un'azione giudiziale, ogni altro creditore non potendo agire contro il debitore finché la procedura dura (consid. 6.3 e 6.4).
Applicazione di questi principi al caso concreto (consid. 7).

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referenza

Articolo: Art. 150 cpv. 3 CO