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Regesto

Art. 89 OG; inizio del termine in caso di contestazione nel caso di decreto soggetto ad approvazione.
Il termine previsto dall'art. 89 cpv. 1 OG non comincia a decorrere al momento in cui un'ordinanza è pubblicata allorché l'approvazione costitutiva della Confederazione non è ancora stata data (consid. 1a e b).
Inizio del termine allorché l'approvazione federale non è seguita da una nuova pubblicazione (consid. 1c).
Art. 85 lett. a OG; procedura di voto per corrispondenza.
Il diritto federale non impone ai cantoni una regolamentazione dettagliata della procedura di voto per corrispondenza; questi devono tuttavia tener conto dei principi sanciti dall'art. 8 cpv. 1 della legge federale sui diritti politici e garantire una fedele e sicura espressione della volontà popolare (consid. 3a). Il voto per corrispondenza anonimo, previsto nel cantone di Basilea-Città, non soddisfa questa esigenza (consid. 3b-g).

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referenza

Articolo: Art. 89 OG, art. 89 cpv. 1 OG, Art. 85 lett. a OG