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Regesto

Revoca, rispettivamente divieto di far uso della licenza di condurre a causa di tossicomania (art. 14 cpv. 2 lett. c, art. 16 cpv. 1, art. 17 cpv. 1bis LCS, art. 45 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli, OAC).
Giusta l'art. 105 cpv. 2 OG, il Tribunale federale è vincolato dall'accertamento dei fatti effettuato dall'autorità giudiziaria in merito all'esistenza di una tossicomania, se questi fatti non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure se non siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (consid. 4a).
Requisiti per constatare la dipendenza da droga in materia di revoca a scopo di sicurezza, rispettivamente di divieto di far uso della licenza di condurre straniera. In regola generale, l'autorità che pronuncia il ritiro è obbligata a chiedere una perizia medica in merito all'esistenza della tossicomania (consid. 4b).

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referenza

Articolo: art. 105 cpv. 2 OG