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Regesto

Annullamento e rinvio nel procedimento di appello; esame preliminare (art. 400 e 409 CPP); divieto della reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP).
Se il tribunale d'appello annulla la sentenza di primo grado a causa di vizi manifestamente importanti, prima ancora di trasmettere una copia della dichiarazione di appello alle altre parti e di fissare il termine per interporre appello incidentale, il divieto della reformatio in peius non può trovare applicazione nella procedura di rinvio. Sarebbero in caso contrario disattesi i diritti di parte del pubblico ministero e dell'accusatore privato (consid. 2.3 e 2.4).

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referenza

Articolo: art. 400 e 409 CPP, art. 391 cpv. 2 CPP