Regesto
Art. 75 cpv. 1 LTF e art. 315a cpv. 3 n. 2 CC; natura delle decisioni pronunciate dall'autorità di protezione dei minori in virtù di quest'ultima disposizione.
Le decisioni pronunciate dall'autorità di protezione dei minori in virtù dell'art. 315a cpv. 3 n. 2 CC sono assimilabili a provvedimenti superprovvisionali, avverso cui è escluso qualsiasi ricorso al Tribunale federale facendo difetto l'esaurimento del corso delle istanze cantonali (art. 75 cpv. 1 LTF; consid. 1.1-1.3).