Regesto
1. Portata dell'art. 117 cp. 1 LEF. Domanda di vendita fatta da un creditore collocato a torto in un gruppo, ma senza che questo provvedimento sia stato tempestivamente impugnato: mantenimento degli effetti di questa domanda per gli altri creditori del gruppo quando il creditore di cui si tratta è stato trasferito in un altro gruppo soltanto dopo spirato il termine di cui all'art. 116 LEF (consid. 3 a).
2. Quando la domanda di vendita vera e propria non è valida, si può considerare tale, con effetto per tutto il gruppo, la proposta di un creditore relativa al modo di realizzazione di una parte successoria (art. 10 del regolamento TF concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione) (consid. 3 b).