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Regesto

Art. 15 LFLP; prestazione d'uscita; riduzione di un assegno transitorio sull'avere di vecchiaia in caso di uscita entro un termine transitorio.
Contrariamente a quanto avviene in caso di finanziamento attraverso fondi liberi di fondazione (DTF 133 V 607), non si verifica alcuna violazione del principio di uguaglianza di trattamento se l'assegno transitorio sull'avere di vecchiaia (in caso di passaggio dal primato delle prestazioni a quello contributivo) è stato finanziato per mezzo di una prestazione volontaria del datore di lavoro e se il regolamento prevede una riduzione proporzionale dell'assegno in caso di uscita entro un termine transitorio senza distinguere tra uscita volontaria e involontaria (consid. 2). Sono negate pure la violazione dell'obbligo d'informazione (consid. 3.2) e la lesione di un diritto acquisito (consid. 3.3).

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referenza

DTF: 133 V 607

Articolo: Art. 15 LFLP