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Regesto

Art. 3 n. 1, art. 2 n. 1, art. 4 del regolamento n. 1408/71; art. 9 cpv. 2 e art. 3 cpv. 6 dell'Allegato I ALC; art. 19 LAI; art. 12 della Convenzione di sicurezza sociale 3 luglio 1975 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica francese: Diritto a provvedimenti d'istruzione scolastica speciale per un bambino, adottato da genitori francesi, che non ha risieduto in Svizzera per la durata di un anno al momento in cui a dipendenza del danno alla salute da lui lamentato si è reso necessario un insegnamento speciale.
Lasciato insoluto il tema di sapere se il bambino entra nel campo d'applicazione ratione materiae e personale del regolamento n. 1408/71. (consid. 5)
Lasciato irrisolto pure il quesito se i provvedimenti di istruzione scolastica speciale di cui all'art. 19 LAI rientrino nei vantaggi sociali ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 dell'Allegato I ALC. (consid. 6)
Nella fattispecie concreta il bambino può prevalersi dell'art. 3 cpv. 6 dell'Allegato I ALC che concerne l'insegnamento generale. (consid. 7)

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referenza

Articolo: art. 19 LAI, Art. 3 n. 1, art. 2 n. 1, art. 4 del