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Regesto

Art. 26 cpv. 1 lett. c LIFD; diritto alla deduzione forfettaria per "altre spese professionali" in presenza di un regolamento sui rimborsi spese approvato dall'autorità fiscale.
Diniego della deduzione per "altre spese professionali" da parte delle istanze cantonali, in ragione del rimborso spese ottenuto dal contribuente sulla base di un regolamento approvato dall'autorità fiscale (consid. 3). Distinzione tra spese legate a un intervento del dipendente in nome e per conto del datore di lavoro e spese sostenute per il conseguimento del reddito; esposizione della giurisprudenza più recente, in base alla quale un regolamento sui rimborsi spese approvato dall'autorità fiscale concerne solo le spese legate a un intervento in nome e per conto del datore di lavoro (consid. 4). Riconoscimento del diritto alla deduzione forfettaria per altre spese professionali giusta l'art. 26 cpv. 1 lett. c LIFD, siccome il suo diniego, con riferimento al rimborso spese ottenuto dal contribuente in base a un regolamento approvato dall'autorità fiscale, non è lecito e la concessione della deduzione forfettaria non richiede la prova delle spese sostenute (consid. 5).