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Regesto

Estinzione del permesso di domicilio (art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS).
1. La notifica da parte dello straniero della sua partenza comporta l'estinzione del suo permesso di domicilio solo se la dichiarazione è fatta ad un'autorità competente in materia di polizia degli stranieri ed è formulata espressamente (consid. 3a).
2. Lo straniero può omettere la notifica formale della sua partenza e mantenere così in vigore fino a sei mesi il suo permesso di domicilio.
3. Il fatto d'aver ottenuto il pagamento in contanti dell'indennità di uscita da una cassa pensioni non può essere considerato quale una notifica di partenza sotto il profilo della polizia degli stranieri, né dar luogo, di per sé stesso, a un'espulsione (consid. 3b).