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Regesto

Relazione tra gli art. 3 cpv. 3 e 23 cpv. 6 LDDS, da un lato, e l'art. 1 del Trattato di domicilio tra la Svizzera e la Francia, del 23 febbraio 1882 (RS 0.142.113.491), dall'altro. Arrangiamento confidenziale tra la Svizzera e la Francia sulla situazione dei cittadini dell'uno dei due Stati residenti nell'altro, del 1o agosto 1946.
1. La libertà di circolazione e l'uguaglianza di trattamento rispetto ai cittadini nazionali, garantite dal Trattato internazionale, possono essere invocate senza riserve soltanto dagli stranieri al beneficio di un permesso di domicilio conforme al diritto nazionale. Il Trattato di domicilio è applicabile ai cittadini degli Stati contraenti privi di un permesso di domicilio soltanto con riserva delle norme in materia di polizia degli stranieri emanate nel frattempo (consid. 1; conferma della giurisprudenza).
2. Tale limitazione dell'ambito di applicazione del Trattato di domicilio è conforme sia al diritto federale che al diritto internazionale.
Portata dell'Arrangiamento confidenziale - non pubblicato - del 1o agosto 1946 (consid. 2).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 1 del