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Regesto

Ricorso di diritto pubblico contro un giudizio interlocutorio sulle prove, art. 87 OG.
1. Il Tribunale federale rinuncia al requisito del danno irreparabile, proprio al ricorso per arbitrio, quando nel gravame è fatta valere la violazione di un altro diritto costituzionale, per il quale la limitazione d'impugnabilità posta dall'art. 87 OG non si applica (consid. 2).
2. L'interessato ha veste per impugnare, con il ricorso di diritto pubblico, un giudizio interlocutorio sulle prove solo quando l'autorità cantonale d'ultima istanza ha pronunciato la sentenza finale; non importa che quest'ultima sia favorevole al ricorrente, quand'è suscettibile di un ricorso per riforma (consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 87 OG

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