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Regesto

Art. 2, 18 segg. e 31 Lferr, art. 7 cpv. 2 LEspr; spostamento di condotte sottostanti una strada a causa della costruzione di un impianto ferroviario, assunzione delle spese.
Se per la costruzione di una tranvia devono essere spostate le condotte sottostanti una strada, il loro spostamento costituisce una parte integrante del progetto ferroviario, che dev'essere approvato nell'ambito della procedura di approvazione dei piani e di espropriazione secondo gli art. 18 segg. LEspr. Pertanto, nel quadro della procedura di approvazione dei piani, occorre decidere anche l'assunzione delle spese per lo spostamento delle condotte sulla base delle norme in materia ferroviaria ed espropriativa. A ciò nulla mutano le disposizioni dell'art. 40 Lferr, dell'art. 35 LTC e del § 37 della legge zurighese sulle strade, che disciplinano altri rapporti riguardanti l'impresa ferroviaria e il proprietario delle condotte (consid. 3).
Secondo gli art. 7 cpv. 2 LEspr, 19 Lferr e, se del caso, 31 cpv. 2 Lferr è l'impresa ferroviaria che deve prendere a carico le spese per lo spostamento di condotte resosi necessario dalla costruzione di un impianto ferroviario, in quanto questa misura non soddisfi in primo luogo bisogni di terzi. Sulla natura e sulla portata dei necessari provvedimenti sostitutivi deve pronunciarsi l'autorità di approvazione dei piani (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 7 cpv. 2 LEspr, art. 40 Lferr, art. 35 LTC

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