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Regesto

Art. 105 cpv. 2 OG (norme essenziali di procedura).
L'autorità di ricorso che intende fondare la propria decisione su fatti contestati che nell'istanza precedente non erano ancora rilevanti, è tenuta a dare al ricorrente la possibilità di fornire prove circa tali fatti. Questo principio risulta dal diritto di essere sentito e costituisce una norma essenziale di procedura ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 OG, la cui violazione consente al Tribunale federale di verificare liberamente i fatti accertati.

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referenza

Articolo: Art. 105 cpv. 2 OG