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Regesto

Esenzione dall'imposta federale diretta. Art. 51 cpv. 1 lett. b, art. 16 n. 2 DIFD.
1. A uno stabilimento di diritto pubblico cantonale è senz'altro applicabile l'art. 51 cpv. 1 lett. b DIFD, senza che occorra esaminare se altre condizioni siano eventualmente adempiute (consid. 2).
2. Nozione di scopo pubblico ai sensi dell'art. 16 n. 2 DIFD (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 51 cpv. 1 lett. b, art. 16 n. 2 DIFD, art. 16 n. 2 DIFD