Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Regesto
Diritto del lavoratore ad un attestato di lavoro (art. 330a CO).
Il datore di lavoro può limitarsi a rilasciare un attestato di lavoro parziale (art. 330a cpv. 2 CO) solo in seguito ad un'esplicita richiesta del lavoratore.
Un attestato di lavoro completo (art. 330a cpv. 1 CO) deve pronunciarsi sia sulle prestazioni che sulla condotta del lavoratore (conferma della giurisprudenza; consid. 3).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: art. 330a CO, art. 330a cpv. 2 CO, art. 330a cpv. 1 CO