Regesto
In assenza del consenso dell'assicurato, uno scambio di informazioni che lo riguardano tra una cassa malati (assicuratore LAMal) e un'assicurazione complementare privata - anche se appartengono allo stesso gruppo di assicuratori e dispongono di un'organizzazione comune - non è autorizzato. La cassa malati non avrebbe quindi potuto o dovuto constatare l'esistenza di una reticenza commessa al momento della conclusione del contratto concernente un'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera LAMal, anche se l'assicuratore privato era a conoscenza dei fatti non comunicati all'assicuratore sociale (consid. 5.3.2-5.3.4).