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Regesto

Art. 329d cpv. 1 e 2 CO. Salario durante le vacanze. Proibizione d'indennizzo.
Nullità di una convenzione stando alla quale il lavoratore è tenuto ad assumere personalmente i costi di colui che in "casi eccezionali" dovrebbe sostituirlo durante le vacanze. Questo rischio non può essere indennizzato mediante il versamento di un salario superiore alla media (consid. 3b).

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referenza

Articolo: Art. 329d cpv. 1 e 2 CO