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Regesto

Art. 193 cpv. 2 CP.
Per l'applicazione di questa disposizione è sufficiente che la vittima accolta in un ospedale sia posta sotto la sorveglianza o sotto l'autorità di una persona incaricata di prestare assistenza ai malati, in modo che non possa sottrarsi agevolmente all'influenza di tale persona.

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referenza

Articolo: Art. 193 cpv. 2 CP