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Regesto

Abbandono del procedimento; confisca accessoria e confisca indipendente (art. 320 cpv. 2 seconda frase, art. 329 cpv. 4 seconda frase e art. 376 CPP; art. 70 CP); confisca nei confronti di una persona giuridica per la quale l'imputato ha agito.
Se un procedimento penale è abbandonato dal pubblico ministero dopo lo svolgimento dell'istruzione oppure dal giudice a causa dell'impedimento a procedere della prescrizione, la confisca di oggetti e valori patrimoniali dev'essere pronunciata nel decreto di abbandono rispettivamente nell'ordinanza di abbandono e una procedura indipendente di confisca non entra in considerazione. La confisca nei confronti di una persona giuridica, per la quale l'imputato ha agito, è ordinata o a titolo accessorio nel procedimento penale contro l'imputato o, se un tale procedimento non può essere svolto, nell'ambito di una procedura indipendente di confisca contro la persona giuridica (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 376 CPP, art. 70 CP