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Regesto

Art. 4 Cost., §§ 23 e 54 della legge zurighese sulla procedura amministrativa; formalismo eccessivo.
1. Si è in presenza di un formalismo eccessivo laddove un'autorità applichi con rigore esagerato una norma di procedura (consid. 5a).
2. Secondo il § 54 della legge zurighese sulla procedura amministrativa (LPA/ZH), l'atto di ricorso deve contenere conclusioni e una motivazione. In mancanza di conclusioni e/o motivazione e qualora dall'atto ricorsuale difettoso risulti almeno la volontà di ricorrere, l'autorità fissa, conformemente al § 23 LPA/ZH, un termine improrogabile perché vi sia posto rimedio (consid. 5b).
3. Dal § 23 LPA/ZH, comparabile all'art. 52 PA, non può essere dedotto che un atto di ricorso non soggiaccia a requisiti minimi di forma (consid. 5d).
4. Pur non potendosi assoggettare a requisiti troppo rigorosi un ricorso proposto da un privato che proceda personalmente, non è contrario all'art. 4 Cost. trattare uno scritto come ricorso soltanto se ne risulti chiaramente la volontà di far modificare o annullare una decisione (consid. 5d).

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referenza

Articolo: Art. 4 Cost., art. 52 PA