Regesto
Art. 260 LEF.
Ove siano state cedute pretese ai sensi dell'art. 260 LEF, non è consentito all'amministrazione del fallimento di cedere altri crediti (in virtù dell'art. 164 CO) senza l'accordo dei creditori cedenti.
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tedesco
francese
italiano
Articolo: Art. 260 LEF, art. 164 CO