Regesto
Cessione dei diritti in virtù dell'art. 260 cpv. 1 LEF.
Su una pretesa della massa fatta valere giudizialmente da più creditori cessionari dev'essere statuito con un'unica decisione (consid. 2).
La proposta dell'amministrazione del fallimento di rinunciare a far valere la pretesa tramite la massa e l'invito a domandare la cessione in caso di rinuncia possono trovarsi nella medesima circolare rivolta ai creditori (consid. 3 e 4).