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Regesto

Artt. 45 e 45a della previgente legge sulle commesse pubbliche del Canton Ticino del 20 febbraio 2001 (vLCPubb) e artt. 45a e 45b della medesima legge attualmente in vigore (LCPubb). Commesse pubbliche: pena pecuniaria in seguito ad un subappalto senza autorizzazione del committente; natura; prescrizione. Applicazione per analogia del termine di prescrizione di cui all'art. 49a cpv. 3 lett. b LCart.
Illustrazione delle sanzioni esistenti nel diritto delle commesse pubbliche (consid. 4.5.4.1). Sia sotto l'egida del diritto cantonale previgente (artt. 45 e 45a vLCPubb; consid. 4.5.1) che di quello attuale (artt. 45a e 45b LCPubb; consid. 4.5.2) la pena pecuniaria litigiosa costituisce una sanzione amministrativa. Esposto del nuovo diritto federale e intercantonale in materia (consid. 4.5.4.2, 4.5.4.3 e 4.5.4.4). Una pena pecuniaria pronunciata in una procedura amministrativa va considerata una sanzione amministrativa e non una sanzione del diritto penale anche se essa, nei suoi effetti, è analoga a quest'ultima (consid. 4.5.5). In assenza di una base legale esplicita (sulla problematica, vedasi consid. 4.3), applicando per analogia il termine di prescrizione di cinque anni di cui all'art. 49a cpv. 3 lett. b LCart (consid. 4.6) e facendolo decorrere dalla fine dei lavori effettuati dai subappaltatori non autorizzati (consid. 4.7), la Corte cantonale non è incorsa nell'arbitrio.

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referenza

Articolo: art. 49a cpv. 3 lett. b LCart