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Regesto

Art. 305bis n. 1 e 3 CP; riciclaggio di denaro.
Solo i valori patrimoniali confiscabili possono essere oggetto di riciclaggio di denaro. Se il reato a monte è stato perpetrato all'estero, la punibilità del riciclaggio di denaro presuppone che i valori patrimoniali possano essere confiscati sulla base di un'autonoma pretesa confiscatoria svizzera o secondo il diritto estero in vigore al momento della commissione dei presunti atti riciclatori (consid. 3 e 4).

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referenza

Articolo: Art. 305bis n. 1 e 3 CP