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Regesto

Art. 46 cpv. 2 LAINF; notifica falsa di un infortunio.
L'art. 46 cpv. 2 LAINF permette all'assicuratore di decurtare o rifiutare prestazioni a titolo di sanzione in caso di informazioni false presentate intenzionalmente. L'assicuratore deve esaminare tale eventualità separatamente per ogni prestazione, rispettando il divieto dell'arbitrio, il principio della parità di trattamento e della proporzionalità (consid. 6.2). Una condanna penale, segnatamente per truffa, non è condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 46 cpv. 2 LAINF (consid. 7.3). Nel caso concreto, sotto il profilo della proporzionalità, possono essere rifiutate le prestazioni pecuniarie per le indennità giornaliere (consid. 8.2), ma non quelle per le spese di cura (consid. 8.3).

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Articolo: Art. 46 cpv. 2 LAINF