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Regesto

Azione di contestazione della graduatoria; concordato con abbandono dell'attivo; ordine dei creditori (art. 146 LEF, art. 219 LEF; art. 2 cpv. 3 delle disposizioni finali della modificazione del 16 dicembre 1994 [RU 1995 1227]).
La questione della validità, dal profilo temporale, dei diritti di prelazione giusta gli art. 146 e 219 LEF, previsti dalla vecchia legge e limitati in quella nuova, non necessita di una regolamentazione transitoria unicamente nelle procedure di esecuzione e del fallimento, ma bensì anche in quella concordataria; principi per colmare una lacuna (consid. 3a).
Nella procedura concordataria, che costituisce un tipo di surrogato d'esecuzione, la concessione della moratoria, con cui viene aperta la procedura, produce gli stessi effetti della dichiarazione di fallimento e dell'esecuzione di un pignoramento. Per questo motivo è determinante, per stabilire se una pretesa dev'essere collocata in base alla vecchia o nuova regolamentazione dei diritti di prelazione, la data di concessione della moratoria e non quella dell'omologazione del concordato (consid. 3b e 3c).

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referenza

Articolo: art. 219 LEF, art. 146 LEF