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Regesto

Una persona sotto tutela, titolare di un credito di salario notificato nel fallimento del suo datore di lavoro, non può domandare essa stessa la cessione delle pretese della massa (art. 260 LEF) nè presentare reclamo contro il rifiuto o la revoca di una tale cessione, e ciò anche se si ammette che l'art. 412 CC si applica pure all'esercizio di una attività lucrativa dipendente (questione lasciata indecisa) e che l'autorità tutoria ha accordato al tutelato il consenso previsto da questa disposizione.

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referenza

Articolo: art. 260 LEF, art. 412 CC