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Regesto

Art. 9 Cost.; art. 34 della legge sulla formazione del Canton Obvaldo del 16 marzo 2006; art. 2 dell'ordinanza del Canton Obvaldo del 25 aprile 2008 concernente il rapporto d'impiego dei docenti (ordinanza sui docenti) in relazione all'art. 42 dell'ordinanza sui dipendenti del Canton Obvaldo del 29 gennaio 1998.
Se una norma cantonale riferita al diritto della funzione pubblica dei dipendenti rinvia a una disposizione del CO, quest'ultima vale quale diritto cantonale (conferma della giurisprudenza; consid. 3.3). Un datore di lavoro di diritto pubblico cantonale non agisce in modo arbitrario se, nell'ambito di una disdetta con effetto immediato, concede una dilazione del termine per ragioni sociali (consid. 7 e 8).

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referenza

Articolo: Art. 9 Cost.