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Regesto

Art. 41 num. 3 cpv. 1 CP.
1. Se, contro un crimine o un delitto commesso durante il periodo di prova non è aperto nessun procedimento penale, o se questo viene sospeso per un motivo procedurale qualsiasi, il giudice cui spetta decidere sulla esecuzione della pena sospesa condizionatamente, deve potere constatare e valutare egli stesso la nuova azione delittuosa (conferma della giurisprudenza).
2. La prodecura applicabile per una tale constatazione è determinata dal diritto cantonale, la cui applicazione è sottratta all'esame della Corte di cassazione penale (art. 269 cpv. 1, 273 cpv. 1 lett. b PPF).