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Regesto

Art. 67 n. 1 OG, avviso di un cambiamento di giurisprudenza.
1. Cognizione del Tribunale federale secondo l'art. 67 n. 1 OG (consid. 2).
2. L'autorità cantonale non è tenuta a informare di un cambiamento di giurisprudenza laddove sia possibile ottenere la restituzione del termine per proporre ricorso per riforma (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 67 n. 1 OG