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Regesto
Contratto di lavoro; disdetta in tempo inopportuno da parte del datore di lavoro. Proroga del termine di disdetta per malattia non imputabile a colpa del lavoratore ( art. 336e cpv. 2 e 3 CO ).
Se il lavoratore si ammala nuovamente durante il termine di disdetta prorogato in virtù dell'art. 336e cpv. 2 CO, il termine si interrompe di nuovo, a condizione che non si superi, in tutto, il periodo d'attesa di quattro o otto settimane. Ove invece la seconda malattia intervenga soltanto nel lasso di tempo supplementare stabilito dall'art. 336e cpv. 3 CO, il termine di disdetta non si interrompe una seconda volta.
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