Regesto
Rilascio d'informazioni giusta la Convenzione conclusa il 16 ottobre 1948 tra la Svizzera e la Svezia, al fine di evitare i casi di doppia imposizione.
1. Ammissibilità del ricorso contro la decisione su ricorso resa dal Dipartimento federale delle finanze e delle dogane, e secondo la quale la citata Convenzione obbliga a fornire un'informazione all'autorità svedese competente (consid. 1).
2. Dovere che incombe alla Svizzera di fornire informazioni alla Svezia giusta l'art. 10 cpv. 2 della surriferita Convenzione (consid. 2 e 3).