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Regesto

Art. 17 cpv. 4 LEF; continuazione della procedura di ricorso dopo la riconsiderazione di un provvedimento dell'ufficio di esecuzione.
Se un provvedimento è oggetto di un riesame da parte dell'ufficio di esecuzione dopo la litispendenza di un ricorso, l'autorità di vigilanza sulle esecuzioni e sui fallimenti continua la trattazione del rimedio nella misura in cui non siano state accolte le richieste ricorsuali nell'ambito della riconsiderazione e il gravame non sia così divenuto privo d'oggetto.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 17 cpv. 4 LEF