Regesto
Istituzione di una surrogazione reale per colmare una lacuna della legge.
In caso di diminuzione di valore di un pegno immobiliare in seguito alla riduzione degli effettivi di bestiame o alla cessazione dell'esercizio, ai sensi dell'art. 19a lett. d LAgr, i diritti dei creditori pignoratizi si esercitano sul credito che il proprietario ha nei confronti dell'Ufficio federale dell'agricoltura per il contributo da questo dovutogli.