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Regesto

Art. 1 cpv. 3, art. 59c cpv. 4 LADI; art. 81e cpv. 4 OADI; art. 101 LADI: Rimedi di diritto contro una decisione del servizio cantonale in materia di sussidi per provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro.
L'ufficio di compensazione è di principio competente a statuire sulle controversie concernenti i sussidi concessi a titolo di provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro. Esso può, a determinate condizioni, delegare la sua competenza al servizio cantonale (consid. 4.4). La decisione dell'ufficio di compensazione, come pure quella del servizio cantonale, che agisce per delega di competenza, è suscettibile di fare l'oggetto di un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (fino al 31 dicembre 2006: alla Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia), conformemente all'art. 101 LADI (consid. 5 e 6).

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Articolo: art. 101 LADI, Art. 1 cpv. 3, art. 59c cpv. 4 LADI, art. 81e cpv. 4 OADI