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Regesto

Art. 4 LAVS.
Il condono di un debito non costituisce reddito del lavoro imponibile ai fini dell'obbligo contributivo, eccetto che sia la contropartita d'una attività solitamente rimunerata del debitore nell'interesse del creditore. Art. 23 cpv. 4 OAVS.
Trattandosi degli effetti del condono in diritto contributivo, la tassazione fiscale definitiva non vincola gli organi dell'AVS.

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referenza

Articolo: Art. 4 LAVS, Art. 23 cpv. 4 OAVS